IL TRIBUNALE
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  letta  all'udienza del 3
 luglio 1990 nel procedimento penale a carico di Puce Sergio.
    Decidendo  sulla  richiesta del p.m., di acquisizione al fascicolo
 del dibattimento della perizia effettuata dall'ing. Sergio Leo:
                             O S S E R V A
    Con  ordinanza  27  febbraio  1990  questo  tribunale,  in diversa
 composizione, dichiaro' l'inutilizzabilita' della  predetta  perizia,
 disponendone lo stralcio e la restituzione al p.m., in considerazione
 del fatto che la  stessa  era  stata  disposta  con  provvedimento  5
 ottobre  1989 del p.m. di Lecce, il quale aveva conferito l'incarico,
 previ regolari avvisi all'imputato, il 12 ottobre 1989, ma era  stata
 ultimata  il 20 novembre 1989. Pertanto, si ritenne che l'espressione
 "gia' compiuti" di cui  all'art.  243  cpv.  d.lgs.  n.  271/1989  si
 riferisse  agli  atti  gia'  ultimati  al  24  ottobre  1989,  e  non
 semplicemente "disposti".
    Con  successiva  ordinanza  4  aprile  1990  questo  tribunale, in
 diversa  composizione,  rinnovate  le  formalita'  di  apertura   del
 dibattimento,  su  richiesta  del  p.m.  di acquisizione al fascicolo
 della  predetta  perizia,  ritenne  che  l'art.  243  cpv.   predetto
 consentisse  la  conservazione degli atti istruttori gia' disposti al
 24 ottobre 1989, in quanto finalita' essenziale  dell'art.  243  cpv.
 sarebbe  semplicemente  la  conservazione  degli atti, rispettosa del
 diritto di difesa, quale atti di indagine preliminare,  eventualmente
 inseribili  nel  fascicolo  del  dibattimento;  questo  tribunale, in
 composizione ulteriormente cambiata, sulla questione oggi  nuovamente
 insorta  in  ordine  all'acquisizione  della perizia al fascicolo del
 dibattimento.
                           C O N S I D E R A
    Che l'espressione "gia' compiuti", come rilevato nell'ordinanza 27
 febbraio 1990, appare inequivoca, e non puo' essere interpretata come
 "gia' disposti", in quanto il significato letterale dei due participi
 e' praticamente opposto;
    Che   tale   interpretazione   necessitata   comporta  conseguenze
 assolutamente  irrazionali,  in  quanto  un  atto  come  la   perizia
 dell'ingener  Leo,  disposto  nella  vigenza  del codice abrogato col
 rispetto di tutte le formalita' garantistiche per la perizia, rimaste
 immutate  nel nuovo rito, diverrebbe inutilizzabile in conseguenza di
 un dato meramente estrinseco e casuale, costituito non dallo scorrere
 del  tempo  (il quale, per consolidata giurisprudenza costituzionale,
 puo' gia' da  solo  legittimare  disparita'  di  trattamento)  e  dal
 conseguente  succedersi  di  normative  diverse,  ma dalla perfezione
 dell'atto prima o dopo un certo termine: in pratica,  se  l'incarico,
 disposto  il  5  ottobre  1989  e conferito il 12 ottobre 1989, fosse
 stato estremamente semplice, tale da potersi adempiere prima  del  24
 ottobre  1989, tutto sarebbe andato bene, mentre nel caso in esame la
 particolare complessita' dell'indagine (esame della  dinamica  di  un
 grave  incidente stradale) precluderebbe l'utilizzabilita' dell'atto,
 non perfezionabile prima del 24 ottobre 1989.
    In  sostanza,  in  un  caso  come quello presente, l'art. 243 cpv.
 d.lgs. n. 271/1989 finisce col pretendere dal  p.m.  di  non  dispore
 perizia  il  5  ottobre 1989, di non conferire incarico il 12 ottobre
 1989, e di attendere senza alcuna ragione il 24 ottobre 1989 per fare
 il  suo  dovere, che e' quello di indagare con precisione e rapidita'
 sui fatti di causa.
    E'  palese a questo punto non solo la violazione dell'art. 3 della
 Costituzione  ad  opera  della  norma  in  esame,   sussistendo   una
 disparita'   ingiustificabile  di  trattamento,  rispetto  agli  atti
 istruttori anch'essi disposti prima del  24  ottobre  1989,  ma  gia'
 compiuti  a  tale  data,  ma  anche  la violazione dell'art. 97 della
 Costituzione, in quanto la funzionalita'  dell'amministrazione  della
 giustizia viene impedita non per la violazione dei diritti di difesa,
 ma per circostanze meramente casuali,  nonche'  dell'art.  112  della
 Costituzione,    in   quanto,   per   l'interpretazione   evidenziata
 dall'espressione  "gia'  compiuti",   l'obbligatorieta'   dell'azione
 penale dovrebbe essere sottoposta ad una sospensione "di fatto", onde
 evitare ragioni di inutilizzabilita' degli atti svolti,  motivata  da
 ragioni del tutto prive di fondamento.
    E'  evidente  la  rilevanza  nel presente giudizio delle questioni
 sollevate.