IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza letta all'udienza del 3 luglio 1990 nel procedimento penale a carico di Puce Sergio. Decidendo sulla richiesta del p.m., di acquisizione al fascicolo del dibattimento della perizia effettuata dall'ing. Sergio Leo: O S S E R V A Con ordinanza 27 febbraio 1990 questo tribunale, in diversa composizione, dichiaro' l'inutilizzabilita' della predetta perizia, disponendone lo stralcio e la restituzione al p.m., in considerazione del fatto che la stessa era stata disposta con provvedimento 5 ottobre 1989 del p.m. di Lecce, il quale aveva conferito l'incarico, previ regolari avvisi all'imputato, il 12 ottobre 1989, ma era stata ultimata il 20 novembre 1989. Pertanto, si ritenne che l'espressione "gia' compiuti" di cui all'art. 243 cpv. d.lgs. n. 271/1989 si riferisse agli atti gia' ultimati al 24 ottobre 1989, e non semplicemente "disposti". Con successiva ordinanza 4 aprile 1990 questo tribunale, in diversa composizione, rinnovate le formalita' di apertura del dibattimento, su richiesta del p.m. di acquisizione al fascicolo della predetta perizia, ritenne che l'art. 243 cpv. predetto consentisse la conservazione degli atti istruttori gia' disposti al 24 ottobre 1989, in quanto finalita' essenziale dell'art. 243 cpv. sarebbe semplicemente la conservazione degli atti, rispettosa del diritto di difesa, quale atti di indagine preliminare, eventualmente inseribili nel fascicolo del dibattimento; questo tribunale, in composizione ulteriormente cambiata, sulla questione oggi nuovamente insorta in ordine all'acquisizione della perizia al fascicolo del dibattimento. C O N S I D E R A Che l'espressione "gia' compiuti", come rilevato nell'ordinanza 27 febbraio 1990, appare inequivoca, e non puo' essere interpretata come "gia' disposti", in quanto il significato letterale dei due participi e' praticamente opposto; Che tale interpretazione necessitata comporta conseguenze assolutamente irrazionali, in quanto un atto come la perizia dell'ingener Leo, disposto nella vigenza del codice abrogato col rispetto di tutte le formalita' garantistiche per la perizia, rimaste immutate nel nuovo rito, diverrebbe inutilizzabile in conseguenza di un dato meramente estrinseco e casuale, costituito non dallo scorrere del tempo (il quale, per consolidata giurisprudenza costituzionale, puo' gia' da solo legittimare disparita' di trattamento) e dal conseguente succedersi di normative diverse, ma dalla perfezione dell'atto prima o dopo un certo termine: in pratica, se l'incarico, disposto il 5 ottobre 1989 e conferito il 12 ottobre 1989, fosse stato estremamente semplice, tale da potersi adempiere prima del 24 ottobre 1989, tutto sarebbe andato bene, mentre nel caso in esame la particolare complessita' dell'indagine (esame della dinamica di un grave incidente stradale) precluderebbe l'utilizzabilita' dell'atto, non perfezionabile prima del 24 ottobre 1989. In sostanza, in un caso come quello presente, l'art. 243 cpv. d.lgs. n. 271/1989 finisce col pretendere dal p.m. di non dispore perizia il 5 ottobre 1989, di non conferire incarico il 12 ottobre 1989, e di attendere senza alcuna ragione il 24 ottobre 1989 per fare il suo dovere, che e' quello di indagare con precisione e rapidita' sui fatti di causa. E' palese a questo punto non solo la violazione dell'art. 3 della Costituzione ad opera della norma in esame, sussistendo una disparita' ingiustificabile di trattamento, rispetto agli atti istruttori anch'essi disposti prima del 24 ottobre 1989, ma gia' compiuti a tale data, ma anche la violazione dell'art. 97 della Costituzione, in quanto la funzionalita' dell'amministrazione della giustizia viene impedita non per la violazione dei diritti di difesa, ma per circostanze meramente casuali, nonche' dell'art. 112 della Costituzione, in quanto, per l'interpretazione evidenziata dall'espressione "gia' compiuti", l'obbligatorieta' dell'azione penale dovrebbe essere sottoposta ad una sospensione "di fatto", onde evitare ragioni di inutilizzabilita' degli atti svolti, motivata da ragioni del tutto prive di fondamento. E' evidente la rilevanza nel presente giudizio delle questioni sollevate.